Il procedimento in camera di consiglio

  1. Il procedimento in generale;
  2. La procedura nei confronti di una parte sola;
  3. La procedura nei confronti di più parti.
  4. La risoluzione delle questioni pregiudiziali.

1. Il procedimento in generale

Il codice di rito agli articoli 737 e ss. disciplina i procedimenti in camera di consiglio,  previsti per quelle materie di interesse generale che, di regola, non risolvono controversie, ma controllano ed integrano attività di privati. Si è soliti parlare, in questi casi, di "volontaria giurisdizione" quasi a voler sottolineare il carattere non contenzioso di tali procedimenti.
IL D.Lgs. 17\01\2003 n. 5 ha innovato anche in questo campo e , a differenza della procedura prevista dagli artt. 737 e ss. del codice di rito, si sono distinti i casi  in cui vi sono più parti da quelli dove vi è una parte sola.
Cominciamo a considerare l'ipotesi generale, prevista,(artt. 25, 26) in altre parole, per entrambi i casi, per occuparci in maniera specifica delle singole procedure.

 

Il decreto, tipica forma dei provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, è immediatamente esecutivo. Nello schema si è fatta l'ipotesi  che il provvedimento debba essere emesso nei confronti di più parti, ipotesi non infrequente in materia societaria. In questo caso, oltre alla decisione collegiale, sarà necessaria anche l'assistenza obbligatoria di un difensore, secondo le norme del codice di rito (artt. 82 comma 2, 83, 84). Il motivo di questa scelta va ricercato nell'esigenza di garantire un effettivo contraddittorio poiché la presenza di più parti avvicina la procedura volontaria ad una procedura contenziosa. 

La decisione del tribunale potrà essere, come è ovvio, di accoglimento o di revoca del ricorso.
Se il tribunale accoglie  l'istanza, il provvedimento può essere modificato o revocato dallo stesso giudice che l'ha pronunciato, ma solo in presenza di nuove circostanze su ricorso della parte interessata o del P.M. (art. 26).
Analogamente accade in caso di rigetto del ricorso. Il comma 2 dell'art. 26, infatti, permette la riproposizione dell'istanza solo se fondata su "nuovi presupposti di fatto". Questo vuol dire che non è consentito riproporre l'istanza facendo valere nuove circostanze di natura giuridica, ma solo se si evidenziano "fatti nuovi", da intendere, secondo l'interpretazione che appare preferibile, come fatti che si sono verificati dopo la presentazione del ricorso o fatti non posti in luce nel ricorso rigettato.

Contro la decisione del tribunale, anche di revoca e modifica, è ammesso reclamo (art. 27). Analizziamo la procedura nello schema sottostante.

 

 

Secondo l'art. 27 comma 4, la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, anche se il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato.

2. La procedura nei confronti di una parte sola.

Abbiamo visto la procedura da seguire in generale nei procedimenti in camera di consiglio. Precisiamo, ora, la procedura da seguire quando vi è una parte sola, specificando, però, gli articoli del codice civile e i casi in cui si applica questa procedura (art. 29):

  1. 2343, primo comma;

  2. 2343-bis, secondo comma,

  3. 2417, secondo comma;

  4. 2436, quarto comma;

  5. 2437-ter, sesto comma;

  6. 2501-sexies, terzo comma;

  7. 2545-undecies, secondo comma;

  8. ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in quanto compatibili.

Passiamo, ora ,alla procedura prevista dall'art. 28.

 

 

3. La procedura nei confronti di più parti.

Passiamo alla procedura nei confronti di più parti che più si avvicina ad un giudizio di carattere contenzioso.

Vediamo, in primo luogo, i casi e gli articoli del codice civile dove si applica questa procedura (art. 33)

  1. 2343, primo comma;

  2. 2343-bis, secondo comma;

  3. 2417, secondo comma;

  4. 2436, quarto comma;

  5. 2437-ter, sesto comma,

  6. 2501-sexies, terzo comma;

  7. 2545-undecies, secondo comma; del codice civile;

  8. in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

Analizziamo, ora, la procedura prevista dagli articoli 30 e 31.

 

 


L'articolo 31 prevede una ipotesi particolare in caso di eccezionale urgenza dove la decisione è presa immediatamente e senza ascoltare l'altra parte dal presidente del tribunale.
La previsione dell'art. 31 si avvicina molto ad una procedura di natura cautelare della quale sembra condividerne i presupposti. Si richiede, infatti, una eccezionale urgenza ed è fuori di dubbio che il presupposto dell'eccezionale urgenza non può prescindere dal danno, anche di natura non patrimoniale, che si produrrebbe nell'attesa della decisione presa seguendo il normale procedimento.
E' da evidenziare, piuttosto, la differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 31 rispetto al requisito del fumus boni iuris richiesto dalla maggior parte dei procedimenti cautelari. In questo caso, infatti, non si fa alcun riferimento a questo presupposto, restringendo la motivazione della richiesta alla sola urgenza. E' indubitabile, però, che il richiedente dovrà fornire un minimo di prova per ottenere il decreto "inaudita altera parte" nella quale si sostanzierà il fumus boni iuris.

Analizziamo, ora la procedura prevista dall'art. 31.

 

 

4. La risoluzione delle questioni pregiudiziali

L'articolo 32  regola l'ipotesi  delle questioni pregiudiziali che possono sorgere nel corso della procedura in camera di consiglio.
Da tali questioni, previste in via generale dall'art. 34 c.p.c., dipende l'esito del procedimento in corso proprio perché legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza al diritto, o interesse, fatto valere.
Se una delle parti chiede che la questione non sia decisa "incidenter tantum" , ma con efficacia di giudicato sarà necessario procedere secondo il rito previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 17\01\2003 n. 5.